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che parve più facile e meno pericoloso, di scemare cioè di alcun poco il peso del denaro portando il valore del grosso a 28 piccoli, colla proibizione dell’aggio, che era il male più grave. Infatti il decreto del comune di Padova, dove la monetazione era la stessa di quella di Venezia, si riporta al corso di questa città commerciale e riproduce disposizioni che probabilmente esistevano nei decreti pubblicati a Venezia, facendo proibizione di ogni aggio nella nuova valutazione.

Nell’8 dicembre 12691 il Maggior Consiglio deliberava di nominare due esperti ufficiali per sorvegliare la fusione e la lavorazione dell’oro e dell’argento. In pari tempo furono stabilite le norme colle quali si permetteva di fondere ed affinare i metalli nobili secondo il titolo fissato, che era di 23 1/2 carati per l’oro e quello del grosso per l’argento: registrandosi su apposito quaderno la quantità dell’oro e dell’argento, il titolo, il proprietario ed il compratore. Nel 14 novembre 1273 lo stesso Maggior Consiglio2 aggiungeva a tale ufficio due massari per pesare l’oro. Non si possono confondere questi ufficiali, che dovevano sorvegliare la bontà ed il commercio dei metalli nobili, coi massari della moneta, sia perchè i loro incarichi erano di diversa natura, sia perchè la zecca era a S. Marco, mentre questo nuovo ufficio doveva piantarsi a Rialto.



  1. Documento V.
  2. Documento VI.