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qual caso la legge non può, nè pretende di provvedere.
XX. L’esposte Leggi debbono intendersi; primo: ove non militi qualche particolare convenzione, o legittima consuetudine in contrario; mercecchè ogni Giuocatore è tenuto all’esatta osservanza de’ patti, e dee pure uniformarsi al Paese ove giuoca. Secondo: qualora si combatta del pari, e sulle regole ordinarie; poichè diverse leggi dovrebbero stabilirsi ai giuochi d’obbligazione, o di vantaggio, i quali da me si ommettono, come fuori della naturale istituzione del giuoco, e perciò inutili al Giuocatore, che io prendo in quest’Opera ad istruire.