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pretendere una pari corrispondenza, nè acquista l’azione per la reciproca.

XVII. Chi rimane col solo Re può pretendere il giuoco patto dopo il numero di cinquanta tratti, passati i quali l’Avversario offensore non ha più diritto di proseguire. Lo stesso s’intende in quei finimenti di giuoco, che per sentimento comune degli Scrittori hanno l’esito certo o di giuoco patto, o di giuoco vinto forzato, o regolare, quali sono gli enunziati nella terza Parte, e ne’ quali chi pretende di vincere, passati 50. tiri prescrittigli dall’Avversario, perde il diritto di proseguire. Apparisce la ragionevolezza di questa legge, poichè si punisce la poca accortezza, e perizia di chi colla vittoria in pugno non sa prevalersi del suo vantaggio; dichiarasi il valore del Re, che da se solo, o con forze deboli ha saputo da tanti colpi schermirsi; e finalmente si previene la noja, che con insipido proseguimento di giuoco non a torto si recherebbe agli Spettatori.

XVIII. Per giuoco patto deesi intendere non tanto la Tavola, e lo Stallo, de’ quali si è fatta la spiegazione nel Capitolo secondo, ma qualunque altro giuoco, dove alcuno non può mattare il Nemico, non potendo chi rimane con qualche inutile superiorità di forze pretendere il giuoco mezzo-vinto, come osservano alcuni fuori d’Italia. Nep-