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è tenuto al movimento o dell’uno, o dell’altro ad elezione dell’Avversario.
X. Chi pone un suo Pezzo in una casa, quand’anche non avesse levata la mano, è tenuto ivi lasciarlo: che se lo giuocasse trascinandolo per la fila, potrà proseguire, ma non retrocedere.
XI. Chi tocca un suo Pezzo dicendo Scacco, è tenuto a darlo, purchè possa; e non potendo resta solo obbligato a muovere il Pezzo tocco. Chi però nell’atto stesso di dire Scacco, colloca un suo Pezzo in una casa, da cui non è Scacco, o tocca un Pezzo avversario, pigliando il quale non risulti lo Scacco, è tenuto ciò non ostante a compiere il tratto già cominciato, dovendo prevalere il fatto alla voce. Che se uno dicesse Scacco senza toccare alcun Pezzo, resta tuttavia in libertà di far ciò che vuole.
XII. Chi giuoca un Pezzo, dove non lo porti il suo corso, levata che abbia la mano, quando non fosse il Re, lo perde ad arbitrio dell’Avversario, il quale può in vece pretendere o che il Pezzo si giuochi come si dee, o che rimanga dove si trova, quando ciò sia compatibile nel proseguimento colla natura, e colle leggi del giuoco.
XIII. Chi offende il Re nemico, per legge di giuoco è obbligato ad enunciare lo Scacco: altrimenti il Giuocatore del Re offeso non è tenuto al riparo. Se però il primo