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vibilità. E se la materia fosse criminale, gli si applichi la stessa pena che meriterebbe quello contro cui viene introdotto. I contratti, le doti, i testamenti, gli escomii, i livelli, i sequestri sono argomenti dei paragrafi successivi. Il capitolo centoquarantuno tratta particolarmente degli assassini, ognuno de’ quali, se capiterà in mano della giustizia (accidente allora rarissimo; il che mitigava l’eccessiva generalità della legge) è condannato ad esser appiccato per la gola, in modo che mora. Dal paragrafo concernente gli assassini, si passa alle confiscazioni, ai regolamenti del pascolo e della caccia, e ad uno statuto di buona economia ne’ quali è inibito ai comuni il condannare i rei più che in soldi otto per ogni eccesso. V’è un capitolo intitolato i castelli, nel quale si rimanda chi ne cercasse notizia alle leggi sopra i feudi. E finalmente vi è l’ultimo della locazione delle case, nel quale con paterna provvidenza per la sicura abitazione dei sudditi, è stabilito, che chi ha locazione minore d’anni cinquanta debba avere l’intimazione dello sfratto almeno un mese avanti allo spirar della stessa. — Nel quale spazio di tempo egli possa provvedersi per altri cinquant’anni; e che il Signore gli conceda la vita di Matusalem, acciocchè possa ripeterne molte di tali locazioni.

Parrebbe ora affatto miracoloso questo Codice d’un centinajo di pagine che pone ordine a tanta materia così disparata; ma i giureconsulti del magnifico Parlamento ci trovarono tanta agevolezza, che ebbero agio qua e là d’inframmettervi leggi e consigli sulle tutele, sulle curatele, sugli incanti, sui percussori ed inquietatori dei pubblici officiali, e di sancire a danno di questi la multa di soldi quarantotto se uomini, e di soldi ventiquattro se sono donne. Vi si contiene di più una tariffa pei periti patentati ed una buona ramanzina pei contadini che osassero carreggiare in giorni festivi. Saviissima poi è la consuetudine seguita in tali Statuti di dar sempre ragione del par-