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capitolo primo. 19


che quando il magnifico General Parlamento della patria supplicava da sua serenità il Doge la licenza di giudicare intorno ad una data materia, il tenor della legge fosse già concertato minutamente fra sua eccellenza il Luogotenente e l’eccellentissimo Consiglio de’ Dieci. Che in quelle conferenze preliminari avessero voce anche i giureconsulti del Foro Udinese, io non m’attento di negarlo, massime se quei giureconsulti avevano il buon naso di convenir nei disegni della Signoria. S’intende che da tal consuetudine restava esclusa ogni materia di diritti privati e feudali; i quali nè i castellani avrebbero forse consentito si ponessero in disputa, nè la Signoria avrebbe osato di privarneli pei suoi imperscrutabili motivi che si riducevano spesso alla paura. Il fatto sta che ottenuto il permesso di proporre sopra un dato argomento, il magnifico General Parlamento proponeva, discuteva ed approvava tutto in un sol giorno, il quale era appunto l’undici d’agosto. Il perchè della fretta e dello aver scelto quel giorno piuttosto che un altro stava in questo, che allora appunto cadeva la fiera di San Lorenzo, e offeriva con ciò opportunità a tutte le voci del Parlamento di radunarsi ad Udine. Ma siccome durante la fiera pochi avevano voglia di trasandare i proprii negozi per quelli del pubblico, così a sbrigar questi s’era stimato più che bastevole il giro di ventiquattr’ore. Il magnifico General Parlamento implorava poi dalla Serenissima dominante la conferma di quanto aveva discusso, proposto ed approvato; e giunta la conferma, il trombetta in giorno festivo gridava ad universale notizia e per inviolabile esecuzione la Parte presa dal magnifico General Parlamento. Non viene da ciò, che tutte le leggi per tal modo promulgate fossero ingiuste o ridicole; giacchè, come dice l’editore degli Statuti friulani, esse leggi sono un riassunto di giustizia di maturità e d’esperienza ed hanno sempre di fronte oggetti commendabili e salutari; ma ne scaturisce un formidabile