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cidio vel malefactore, regressum habeant et habere possint contra ipsos homicidiarios et malefactores et eorum heredes et res et bona, nec possint exire de bannis eis datis, nisi prius integre solverint ipsis Vicinanciis et Comunibus omnia dampna et expensas que sostinuissent occasione predicta1; ma non sembra che le Vicinie ne approfittassero, sia per ischivare le noie di una procedura, che parecchie volte avrà naufragato di fronte alla impotenza di chi avea commesso il delitto; forse anche perchè in que’ tempi molte volte la strapotenza del malfattore, o di chi gli avea dato il mandato, rendesse illusorio o pericoloso il giovarsi di questo beneficio accordato dalla legge; onde lo Statuto provvide quod aliquis Consul alicuius Vicinie non possit facere aliquam propositionem inter Vicinos suos de remittenda aliqua condempnatione in totum vel in partem alicui malefactori vel bannito pro quo vel cuius occasione essent condempnata ipse Vicinie vel Comunia, sub pena libr. 25 imp. pro quolibet Consule. Et quod finis et remissio que fieret non valeat nec teneat, nisi prius habita et recepta fuerit pecunia per ipsas Vicinias et Comunia2.
È agevole l’ammettere, che le limitate rendite dei portici e delle aree pubbliche riuscissero insufficienti a far fronte a questi casi straordinari, nei quali l’ammontare della pena trovavasi con tutta verisimiglianza aggravato dalle spese della procedura avviata contro la Vicinia stessa, o quanto meno dalle penalità derivanti dagli inevitabili ritardi nel raccogliere una somma abbastanza ragguardevole. Se