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e gli altri luoghi, che dopo fatta denuncia ai loro Consoli, non avessero cacciato il bandito reo di quei misfatti, doveano sostenere tutto intero il risarcimento dei danni1. E siccome, per la malvagità dei tempi, non sempre era possibile conoscere i rei, o, conosciutili, catturarli, così è aperto, che quante volte saranno avvenute violenze di questa natura alla proprietà, l’intero Vicinato in ultima analisi n’avrà portato la pena. Nella posteriore legislazione le Vicinie non furono più tenute a questo gravoso obbligo2, poichè fu specificatamente determinato, che ad emendationem damnorum datorum de die nec de nocte non teneantur vicini viciniarum habitantes intra muros civitatis et suburbiorum nec ipse Vicinie.
Che se tali mezzi credevansi i più adatti a salvaguardare la altrui proprietà, tanto più si doveano reputare opportuni per opporre un argine ai delitti contro le persone, o per punirli se già commessi. Se sotto un certo aspetto i Comuni possono definirsi una società di mutua guarentigia3, tanto più possiamo comprendere come i Vicini di un luogo potessero guarentirsi l’un l’altro i danni eventuali che loro potevano avvenire, e come soltanto coloro, che entravano in questa associazione, creata dai vincoli della Vicinità, potessero partecipare dei vantaggi della mutualità; lo stesso nostro Statuto in una delle sue parti più vecchie lascia ancora intravvedere le traccie