di fronte ad obblighi gravosissimi. Da principio, quando il malfattore fosse rimasto ignoto, i danni dell’incendio, e quelli recati alle piantagioni od ai seminati, erano risarciti dai Vicini dei Comuni, nei quali il danno fosse avvenuto; che se ciò succedeva in civitate Pergami vel in burgis vel etiam in terra que sit de vicinantia civitatis vel burgorum vel in territorio civitatis in quo si aliquis habitaret faceret vicinantiam cum civitate vel cum burgis Pergami restituatur sibi dampnum datum per Rectorem arbitrio duorum bonorum hominum quos Rector elegerit1. Siccome però, e lo vedremo nel corso di questi cenni, vi ha nella nostra legislazione una continua tendenza a parificare i Vicinati cittadini ai Comuni del contado, così più tardi i danni apportati nella città e nel suo territorio non vennero più risarciti dall’intero Comune, ma dalle singole Vicinie entro i confini delle quali erano avvenuti. Quindi è che vediamo estesa a queste la disposizione quod si daretur aliquod dampnum per incendium incisionem vel robariam destructionem vel aliquo alio modo — la Vicinia ed i Vicini in quorum locis vel terretoriis ipsa damna facta essent sieno obbligati a compensare i danneggiati, se entro tre giorni non avranno consegnato il reo, salvo regresso contro i danneggiatori. Non aveano luogo queste pene quando fossero conosciuti i malfattori, dove si potesse dimostrare che erano in tal numero, da non poterli catturare. Non andavano esenti da questa pena, che i minori di 14 anni, le vedove, coloro che avessero passato i 70 anni; ma le Vicinie
- ↑ Stat. 1248, 9 §§ 26, 27 col. 1940 seg.