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Uno degli obblighi che cadevano sui Consoli delle Vicinie, del pari che su quelli dei Comuni foresi, era quello di denunciare entro otto giorni, sotto pena di lire venticinque, omnes violentias, occupationes, invasiones, molestationes et turbationes manifestas et notorias factas et que amodo fient in ipsis Vicinantiis1. Questo discendeva già da una legge di Pippino2, come ne discendeva l’altro obbligo di dovere entro un giorno od al più entro due, partecipare al Podestà le ferite od omicidii avvenuti nella Vicinia, sotto la pena, da pagarsi in proprio, di lire cinque imperiali quando la ferita non fosse susseguita da morte, e del doppio in caso contrario3. E finchè si comminava la pena di cento lire a quella Vicinia (o Comune), che violentemente avesse impedito la cattura di un bandito, se questo entro tre giorni non veniva rimesso in potere del Comune di Bergamo4, il peso non era grave nè ingiusto, in quanto la Vicinia avrebbe sempre potuto evitare una tale pena, per poco che avesse rispettato i decreti degli officiali del Comune.

Ma per uno di quegli errori, che prevalsero nella età di mezzo nella applicazione delle pene, e pei quali talvolta si teneva ad ignominia di un intero casato la colpa di uno solo de’ suoi membri5, quasi la responsabilità di uno dovesse gravare su tutti, anche le Vicinie si trovarono coll’andare del tempo

  1. Stat. 1453, 9 § 201; Stat. 1493, 9 c. 26 p. 298.
  2. Capit. Pipp. 8 in Padelletti p. 370.
  3. Stat. 1453, 9 § 201; Stat. 1493, 9 c. 185 p. 342. V. Statuto di Vertova § 47 p. 18.
  4. Stat. 1331, 9 § 36.
  5. Pertile V, 376 seg.