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La convocazione dell’assemblea de’ Vicini per dare quella sicurtà non sarebbe stata in effetto che una mera formalità, in quanto che strettamente la esigeva lo Statuto generale del Comune, nè i Consoli, come tali, potevano sfuggirvi; la espressione degli Atti nei loro verbali: et ipsi Consules non velint facere ipsam satisdationem sine parabola vicinorum de Vicinancia1 dimostra che il consenso non era assolutamente necessario, ma che dipendeva dalla volontà dei Consoli il richiederlo; questi però lo richiedevano sempre in quanto che, nel mentre veniva loro accordato, erano tenuti anche indenni da ogni aggravio e da ogni spesa per espressa deliberazione dei loro rappresentati. Va senza dire, che le spese degli atti di sicurtà cadevano sulla Vicinia, e che quindi figurano per le prime in ogni conto annuale2.

Negli Statuti compilati durante la dominazione Viscontea e la Veneta non sono più i Consoli, che devono prestare questa generale malleveria, ma in principio di ogni anno in ciascuna Vicinanza o Comune del contado si doveano eleggere uno o più Sindaci, che avessero facoltà di obbligare anche con giuramento i proprii beni e quelli dei loro vicini alla esatta osservanza dei mandati del Governo, del Podestà e del Comune di Bergamo. Almeno due terzi de' Vicini, maggiori di diciotto anni, doveano concorrere alla elezione di quei Sindaci3.

Sebbene brevemente, nullameno debbo accennare alla importanza politica che per un momento ebbero

  1. Per esemp. Acta I qu. 3.
  2. Acta cit. passim.
  3. Stat. 1353, 1 § 73; Stat. 1453, 10 § 48; Stat. 1493, 10 cc. 17, 18 p. 373 seg.