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chiesa, lo Statuto dovette dichiararla spettante ad essa, quantunque chiusa fra i confini di quella di S. Alessandro.
Nei più antichi tempi il Comune verisimilmente credette opportuno di affermare più esplicitamente quegli oneri dei Vicinati. Certo se possedessimo intera la Collazione XV dello Statuto vecchio, avremmo una soluzione di questa questione, perchè dove troviamo le rubriche: de terra emenda ad faciendum cimiterium s. Alexandri in Columpna et de ipso cimiterio faciendo; de ecclesia s. Salvatoris aptanda et de campanili s. Cassiani1, ci troviamo di fronte a provvedimenti, nei quali il Comune credette certo di dover intromettere la sua autorità, ma la esecuzione dei quali e le conseguenti spese, come in generale per altri provvedimenti, saranno cadute su queste due antiche Vicinie, perchè il principio che questi interessi locali fossero curati ad expensas illorum quorum interest, era così radicato anche rispetto ad altre cose di non minore importanza, quali le fonti e le vie, che a niun patto si può credere dovesse qui farvi una eccezione il Comune. Piuttosto è verisimile, che nei rimaneggiamenti che questo credette di fare nei confluì dei più antichi Vicinati per coordinarli più acconciamente ai nuovi ordinamenti ed alla parte loro fatta nell’organamento cittadino, siasi poscia, come avviene, meglio chiarito fin dove il Comune potesse dovesse intromettersi colla sua ingerenza, e quindi siasi compreso, che la restaurazione di una chiesa, l’ampliamento di un particolare cimi-
- ↑ Stat. 1248, ind. col. 15, §§ 62, 63 col. 2035.