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passati, come vedremo, al Comune; per la qual cosa nello Statuto del 1493 troviamo sancito il principio, che il Podestà, i Giudici ed i Consoli di Giustizia sieno tenuti a dare facoltà ai Comuni ed ai Consoli delle Vicinie di oppignorare, sequestrare ed occupare i beni dei vicini, che non avessero soddisfatto agli oneri o taglie loro accollati dal Comune di Bergamo dalle stesse Vicinie1.

Verso la metà del secolo decimoterzo, dopo aver dato fondo alla maggior parte dei loro beni patrimoniali, ricorsero su vasta scala anche al credito, nè sembra che gli stessi Vicinati si sieno astenuti dal contrarre prestiti affine di far fronte con queste entrate straordinarie alle spese straordinarie delle quali si trovavano continuamente aggravati. Quindi fin dal principio degli Atti a noi pervenuti della Vicinia di S. Pancrazio trovasi registrato un breve rogatum die 13 intr. Iun. 1280 in quo continetur dd. Pazzium de Rosciate iudicem et Mafeum de Gastaldo ambos Consules ipsius Vicin. essersi obbligati dandi et solvendi libr. 38 imp. (l. 1108,95) in quo breve continetur ipsos impremutasse pro ipsa Vicin. cet.2. E talvolta le strettezze giungevano a tal punto, che, come nel 1291, la Vicinia per ottenere un prestito di soldi 30 e mezzo imp. (l. 44,50) dovette dare in pegno il proprio gonfalone3. E nel 1303 per poter muovere insieme coll’esercito di Scalve, la stessa Vicinia dovette sborsare soldi 28 ad Armanno di Fara affine

  1. Stat. 1493, 3 c. 31 p. 108.
  2. Acta I qu. 1.
  3. Acta I qu. 8.