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pro uno discho seu stallo1. Nei conti del 1286 sodo descritti anche coloro, che tenevano banco nella piazza; Malgarita que vendit fructos in suprascripta platea paga den. 12 al mese (l. 1,46) pel suo banco; Anexia que dicitur Gussa, e che esercita lo stesso mestiere, paga un eguale canone2.

Nel 1285 invece la piazza era locata od appaltata ad un solo, onde erano messe in conto nell’attivo della Vicinia lire 11 imp. (l. 321,01) ricevuto da Lanfr. de Tohtelmannis hocasione afictamenti units anni platee de Vicinancia3. Quindi in un Consiglio del 1289 fu deciso ad unanimità quod platea et vis ipsius afictetur et afictari debeat ad meliorem condicionem quam possunt, e che le botteghe (staciones) que nuper facte sunt sub porticu veteri ipsius Vicin. intelligantur esse iuris ipsius platee et Vicin. et quod afictentur per ipsam Vicin. nomine ipsius Vicin.4. Questi ed altri consimili esempi, ch’io potrei moltiplicare, spiegano, come meglio vedremo più innanzi parlando degli oneri dei Vicinati, la cura che si avea nello Statuto del 1263 di dichiarare che la piazza e il portico di Canale erano comuni alle due Vicinanze di Canale e di S. Grata; la piazza degli Incrosiati (Crociferi) era comune pure alle due di S. Leonardo e di S. Alessandro in Colonna5. Non era questa una indicazione topografica, giacchè la minuta descrizione dei confini di questi Vicinati poteva condurre persino ad una contraria conclusione; sibbene, siccome le Piazze apportavano alle Vicinie

  1. Acta I qu. 4.
  2. Ibid. qu. 3.
  3. Ibid. qu. 2.
  4. Ibid. qu. 6.
  5. Stat. 1331, 2 §§ 32, 52.