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Statuto, se di esso occorre menzione più d’una volta negli Atti di quella di S. Pancrazio; esso veniva consegnato al Console Canevario, che se ne chiamava responsabile al pari di tutto quanto apparteneva alla Vicinia, come, a cagion d’esempio, nei conti del 1289 troviamo: item recepi unum Statutum ipsius Vic. cum una coperta rubra1. Di questi Statuti, per quanto io so, non uno ne sopravvisse, ed è grandemente a dolersi; nullameno parmi di poter presupporre, che avranno trovato molti riscontri in quelli dei Comuni rurali, che possediamo abbastanza numerosi, perchè nella nostra legislazione raramente si fa parola di questi Comuni, che insieme non si accenni anche alle Vicinie cittadine.

Le entrate delle Vicinie si possono dividere, come oggidì, in ordinarie e straordinarie. Alla prima categoria sono da ascriversi le locazioni delle aree pubbliche, portici e botteghe di spettanza dell’intero Vicinato. Quello di S. Pancrazio, dava in appalto il reddito della sua piazza; altre volte lo esigeva direttamente dagli occupanti. In una deliberazione del 23 Giugno 1286 è stabilito quod denarii accipiantur ab illis qui tenent stallos in platea ipsius Vicinantie2; e la stessa espressione di platea vicinantie la trovo ancora pel vicinato di Antescolis in un atto del 13123. Nelle entrate del 1287 è registrato Lanfranco di Zandobio che paga soldi 14 (l. 20,43) pro uno discho quod tenet a suprascripta Viciniantia, e così sono esposti altri otto canoni ugualmente

  1. Acta I, qu. 6.
  2. Acta I qu. 3.
  3. Pergam. in Bibl. n. 392.