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Vicinie cittadine. Ora, mentre nello Statuto più vecchio Consoli e Canevarii doveano essere eletti dalla Credenza, questa poi da tutti i Vicini, in quello del 1353 e Consoli e Canevarii e Credendieri sono eletti indistintamente da tutti i Vicini. Ma questo Statuto commette una confusione, poichè dove dice: in publica et generali concione sive Credencia cuiuslibet loci pose assieme due cose affatto distinte nel linguaggio statutario di quella età, poichè la concio è l’adunanza del popolo tutto, la credentia non è che un parziale Consiglio uscito da quella adunanza: ora, siccome dagli stessi atti delle Vicinie a noi pervenuti, e che spettano alla fine del secolo decimoterzo, non possiamo comprendere quale invero fosse la competenza della Credenza, se per ogni affare della più lieve importanza i Consoli trattavano direttamente colla adunanza generale dei Vicini, così è lecito credere, che la elezione di quel parziale Consiglio fosse nel 1353 già caduta in dissuetudine, essendo passata a lutti i Vicini la elezione dei Consoli e dei Canevarii, e che quindi la confusione penetrata nello Statuto di quell’anno dipenda unicamente dal fatto di aver dovuto applicare a condizioni presenti delle disposizioni compilate in altra epoca, quando prevaleva un diverso ordine di cose: lo prova la circostanza che i Consoli rurali vi sono ancora chiamati decani; nome inusitato da lunghissimo tempo nella nostra legislazione, sebbene fossesi conservato altrove1.
La adunanza dei Vicini si teneva nella chiesa da cui il Vicinato pigliava nome, e se ciò è indubi-
- ↑ Per es. Stat. di Costozza pp. 14, 15, 17 ecc. 89.