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Il seguire tutte queste mutazioni non è oggetto della presente ricerca, perocchè esse richiederebbero una minutezza d’indagine, che troppo mi svierebbe dallo scopo prefissomi; i cenni dati e la carta topografica aggiunta a questo scritto basteranno per dare un sufficiente concetto e delle divisioni Viciniali, e dei mutamenti ai quali esse andarono soggette.

Era naturale che una volta entrati questi Vicinati come organi della amministrazione cittadina, il Comune ne avesse a regolare l’ordinamento. Quindi è che nello Statuto del 1248, in una ordinanza che devesi rapportare al 1245 solo per la nuova forma di elezione introdotta, troviamo prescritto quod fiat ellectio ad sortem per omnes de paratico et de vicinantiis si adesse voluerint maiores decemocto annis de Consulibus et Credendariis cuiusque paratici et vicinantie1. La elezione dei Consoli era obbligatoria pei Comuni del contado2, e così dev’esserlo stata anche per le Vicinanze, in quanto che queste a quelli furono interamente pareggiate in tutto ciò che riguardasse la elezione dei loro ufficiali3. E questo era affatto naturale, perchè solo con questa elezione e le une e gli altri acquistavano colla personalità giuridica la facoltà di obbligarsi di fronte al Comune, il quale alla sua volta con questo mezzo poteva anche guarentirsi, che gli oneri imposti sarebbero stati integralmente soddisfatti4. Il Podestà vegliava a che in ogni Comune avessero luogo queste elezioni5,

  1. Stat an. 1248, 12 § 5 col. 1988; v. anche 13 § 50 col. 2014.
  2. Stat. cit. 12 § 5 col. 1987.
  3. Stat. cit. 13 § 50 col. 2014.
  4. Stat. 1453, 2 § 41; Stat. 1493, 2 c. 66 p. 74.
  5. Stat. 1248, 12 § 5 col. 1987.