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stabilisce i confini della parrocchia di S. Grata inter vites, si legge: extra Portam s. Alexandri et extra Pusterlam usque ad suburbii fines1, vale a dire come più tardi nello Statuto del 1263 leggiamo: quod Vicinancia s. Grate incipiatur apud portam de la Pusterla. — Et incipiendo iterum apud Pusterlam et eundo versus meridiem — usque ad Portam s. Alexandri — et usque in fines burgi Canalis2; dove quindi abbiamo tanto in mano per poter affermare, che anche il Comune, salve le modificazioni che dirò in seguito, accolse queste Vicinie come ecclesiasticamente s’erano costituite. E questo parmi tanto più di poter ammettere, in quanto che lo stesso vescovo Guala col suo atto non aveva già stabilito una condizione nuova di cose, ma chiaramente ammetteva di non aver sancito che una condizione da tempo preesistente, come lo dimostra la espressione: universam parochiam que ad ecclesiam vestram pertinere videtur sicut vestri predecessores hactenus lenuerunt. Fin da un’epoca anteriore al 1176 il Comune avea trovato questa Vicinanza già compiutamente formata, con confini proprii, che sanzionò anche ne’ suoi Statuti.

Non si può dire però che fin da principio il Comune abbia ammesso quanti Vicinati ecclesiastici trovò, se non nella città, almeno nel suburbio, e che in questa faccenda non abbia creduto di usare di una certa libertà. Tra i cappellani che nel 1135, 1144, 1146 troviamo obbligati a concorrere alla sacra sinassi nella Cattedrale di S. Alessandro vi ha anche

  1. Lupi II, 1299.
  2. Stat. an. 1331, 2 § 31.

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