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bero uno sviluppo proprio ed affatto indipendente se i loro confini così liberamente si intrecciavano con quelli dei quartieri cittadini.

Eppure il Comune, come avvertii, non deve essersi trattenuto da rimaneggiamenti in questo lato, e oltre ad altri argomenti che addurrò più innanzi, qui noto questo solo, che nelle premesse alla determinazione dei confini dei Vicinati posta nello Statuto del 1263 si credette opportuno avvertire: salvo quod (per) infrascripta nec aliquod eorum nullum preiudicium fiat alicui persone in aliquo iure sepulturarum vel baptismi vel alio iure spirituali quod haberet in uliqua ecclesia1; dove, se vediamo apertamente chiarito il carattere puramente civile che nei rapporti col Comune avea la Vicinia, troviamo anche affermato, che innanzi a questa condizione di cose esistevano obblighi e diritti d’altra natura, che si volevano integralmente salvi, ma che insieme il Comune non si tenne del tutto legato a quelle particolari ragioni, che aveano in origine presieduto alla formazione di quelle consociazioni nel corpo della città, ma che, pure rispettandone i principii, nullameno credette suo diritto apportarvi quei rimutamenti, che erano richiesti dall’interesse generale e dalla esecuzione de’ pubblici provvedimenti. Il nostro Comune adunque, come pare verosimile, accolse i quartieri come il primo simbolo della uguaglianza della borghesia nei rapporti dei singoli cittadini col tutto; ma quanto più gli ele-

  1. Stat. 1331, 2 § 26. Avverto che i brani dello Statuto del 1263, ch’io cito nel corso di questo studio, non ci sono serbati che dallo Statuto del 1331. Sul che vedi l’Append. al mio Perelassi.