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1250 vi ha: Si sim ellectus, ut sim potestas Montanee in calendis ianuarii, faciam iurare tunc sequimentum meum et sequentis potestatis1. Era adunque accolto il principio, che la efficacia di quel giuramento si potesse estendere anche al seguente Rettore; e se così è, non vi può esser nulla in contrario ad ammettere, che la efficacia dello stesso giuramento si potesse estendere sino a quel limite di tempo che al Podestà era accordato per esigere il nuovo giuramento, cioè sino alle calende del mese susseguente al suo ingresso. Il che, a mio vedere, si afferma anche per un’altra considerazione. Imperocchè, se era invalsa la massima, che il popolo non potesse ottenere giustizia, se non dopo prestato quel giuramento2, affinchè appunto il corso della giustizia non rimanesse interrotto, era necessario avvedimento che venisse prolungata la validità del precedente giuramento e quindi fosse estesa di quel tanto, che al Podestà, dopo dato corso alle molteplici bisogne del Comune, alle quali per legge dovea attendere nel primo suo ingresso3, fosse concesso anche con più agio pro-

  1. Stat. Bon. 1 § 15.
  2. Pertile II, 1, 99.
  3. Per esempio alla elezione dei Sindacatori del suo antecessore (v. i passi in Pertile II, 1, 109 seg.). Talvolta, come a Modena, entro otto giorni dovea far eleggere il Consiglio generale e procedere all’appalto dei redditi del Comune (Murat. Antiqu. IV, 78 seg.) Da noi entro 8 giorni dovea esigere il giuramento dai Tavernai, entro 15 dai Tesorieri del Comune (Stat. 1248, 13 § 23 col. 2007; H. P. M. XVI, 2, 2068), oltre ad altri giuramenti da darsi pure nel primo mese (Stat. cit. 13 §§ 13, 15, 32). Così entro il primo mese il Podestà dovea pure appaltare la pesa pubblica (Stat. cit. § 2 col. 2019). Non parlo dell’obbligo di ricevere in principio d’anno (amministrativo) tutte le malleverie dai Comuni del Contado e dalle Vicinie (v. sopra p. 64 e Stat. 1248, 12 § 5 col. 1987).