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sive milites cum persona et avero toto meo posse manutenere honorem sue potestarie per totum tempus sui regiminis. — Et non ero ad conscilium vel adiutorium quod potestas vel iudices eius vel milites vel familiares eius perdant vitam, membrum, sensum vel suum averum nec eorum honorem vel bonum statum. — Item omnes credentias quas mihi dixerint potestas seu iudices vel nuntii eius nulli aliquo ingenio manifestabo me sciente contra precepta eorum. — Item non faciam sacramentum nec provisionem vel seditionem alicuius rixe vel alicuius coniurationis vel contumelie seu partis alicuius vel alterius cuiuslibet adiuvanti inter se cet.

Come però nei rapporti del nostro giuramento con alcune disposizioni contenute nel nostro più vecchio Statuto ebbi ad ammettere la anteriorità di quello su queste, in quanto che il vincolo puramente sacramentale deve aver preceduto la positiva ordinanza statutaria rafforzata da sanzioni penali, ugualmente parmi di poter dire rispetto al confronto tra il nostro e il Giuramento bresciano, perchè dove in quello la osservanza delle paci fatte o da farsi, la tutela dei fondi cittadini e suburbani, la proibizione di trarre con armi dalle case e dalle torri sulla città, tutto ciò insomma troviamo ancora affidato alla guarentigia di quel vincolo morale, nello Statuto bresciano invece il rompere le paci è già colpito da pene severissime e insieme, come tutto il restante, non fa più parte del giuramento d’obbedienza1; la custodia delle proprietà è già affidata a guardie notturne2, e le pene contro coloro, che ponessero a repentaglio

  1. H. P. M. col. 1584 (128).
  2. H. P. M. col. 1584 (182)