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cramentale, la cui esecuzione era particolarmente affidata al Podestà; se un uguale procedimento lo troviamo anche rispetto alle acque del Comune, dove vediamo le Vicinie aver sentito il bisogno di assumersi quegli obblighi, che ancor prima del 1236 vediamo poi specificatamente addossati al Podestà; in tutto questo parmi di ravvisare caratteri sufficienti per ammettere, che questa formola di Giuramento debbasi ritrarre più addietro del 1230.
E questa induzione si trova poi convalidata dall’esame dell’altro brano: Et si habuero terram et Potestas eam emere voluerit ad utilitatem Comunis vel huius aque (Serii) cet. È impossibile non riferire questo brano all’epoca in cui si cominciarono i lavori di derivazione dal Serio di quel canale, che ebbe pari nome e che insieme fu detto fossatum comunis Pergami. Non era, a quello che si vede, ancora introdotta una speciale procedura di espropriazione per utilità pubblica, nè per anco un tale istituto era esattamente regolato da leggi, ma, coerentemente al modo con cui esso si svolse, e che era praticato in una epoca anteriore1, i cittadini distribuiti nelle loro Vicinie si obbligarono con giuramento per questo caso specificato di cedere quelle terre di loro proprietà, per le quali avesse eventualmente a passare quell’acqua. Ora è certo, che tale giuramento non avrebbe avuto alcun senso, se il canale fosse stato già compito, mentre in quella vece lascia ammettere che i lavori, o non fossero incominciati, o si trovassero in corso di esecuzione, per cui restassero ancora
- ↑ Pertile IV, 337 seg.