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mento fosse stato compilato dopo il 1236, vi avrebbero trovato posto altre cose non meno importanti nell’interesse cittadino, quale la promessa di non far tra loro coalizioni, la quale pure dovea formare oggetto del giuramento de’ beccai1. Così il punto: Ego non ero in consilio et facto et adiutorio ut aqua Serii trahatur cet. è quello che si trova nello Statuto vecchio tra gli obblighi del Podestà: Item iuret Rector quod tenebit per totum suum tempus aquam in terra Comunis. Item teneatur Rector servare et tenere ad expensas Comunis Pergami aquam in fossato comunis Pergami ad utilitatem comunis Pergami2. Queste disposizioni sono, è vero, senza data, ma hanno aggiunte del 1236, che quindi le fanno tenere per anteriori a quell’anno. Già abbiamo veduto (p. 78 seg.), come i brani riguardanti la tutela dei fondi posti entro i confini della Vicinia assumano un carattere di anteriorità sulle corrispondenti disposizioni del Comune, in quanto dimostrano, che quella tutela facevasi ancora risiedere nella mutualità della guarentigia di quanti vi partecipavano, anzichè in un esatto concetto dei doveri dello Stato; se quindi teniamo presente questo fatto, come pure se non dimentichiamo, che nel nostro Atto i beccai non hanno un giuramento a parte, ma il loro va confuso con quello di tutta la Vicinia; se consideriamo inoltre che i loro obblighi speciali aveano già pigliato posto prima del 1236, o in quell’anno, nello Statuto del Comune con sanzioni penali e insiememente che per essi era già fin d’allora stata composta una peculiare formola sa-

  1. Stat. cit. a. l. c.; Stat. 1331. 8 § 44.
  2. Stat. 1248, 15 §§ 1, 2 col. 2035 seg.