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le quali per avventura potessero insorgere tra Vicinia e Vicinia, queste non avessero ad andare incontro ad un cumulo di liti e di spese, fu per esse, come per altri Corpi morali, reso obbligatorio l’arbitrato, quale più spedito e più economico mezzo di risolvere le questioni1. Erano però palliativi, perchè nel giuramento prestato dai fideiussori delle Vicinanze in principio d’anno, dopo enumerati gli obblighi, quali quello di essere fedeli alla Dominazione Veneta, al Podestà, al Comune, di osservarne in lutto i precetti, di denunciare maleficii e rizze, di prendere e consegnare i malfattori, di soddisfare a taglie, condanne, fodri ed oneri, di consegnare gli oppignoramenti loro affidati, si lascia correre anche la clausola, che oltre a tutto questo satisfacient et solvent — quecumque eis imponerentur per magn. d. Potestatem et comune Pergami2. Certamente in tempi più quieti molti degli oneri, che furono sin qui presi in esame, non avranno gravato sulle spalle delle povere Vicinie, e pur troppo i pochi frammenti di Atti a noi pervenuti si rapportano ai tempi più turbolenti per civili discordie e per disordinate signorie; ma d’altra parte non possiamo sapere, se i vantaggi portati da un quieto e tranquillo stato avranno compensate le esigenze nei pubblici servizi fatte vie maggiori col progredire del civile consorzio, e se quindi, per la necessità delle cose o per la forza della consuetudine, anche alle Vicinie non sia toccata qualche parte di più di questi pesi o, se si vuole, di questi fastidii.

  1. Stat. 1453, 2 § 46; Stat. 1493, 2 c. 81 p. 79.
  2. Stat. 1453, 10 § 48; Stat. 1493, 19 c. 18 p. 374.