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montis et vallis possint vivere de ipso1. E qui vediamo entro i confini della vicinanza di S. Grata intervites essersi formata una minore Vicinanza pel mantenimento della fonte comune, alla quale lo Statuto imponeva un tale obbligo, allo stesso modo che gli antichi ammettevano formati i loro pagi intorno al fonte comune, da cui ebbero nome2. Quella ordinanza fu mantenuta in tutti i posteriori Statuti; anzi si pose tale obbligo anche pel mantenimento di una fontana, che si trovava prope Portam de Lurbico, sulla strada di Ponte S. Pietro3. Quella Porta trovavasi ai confini del territorio cittadino, dal che aveva nome4, e non era altro che quello detto oggidì Portone di S. Matteo, che fu edificata nel secondo semestre del 1256 dal podestà Filippo d’Asti.

Nel 1286 la Vicinia di S. Pancrazio fe’ bandire, che non si poteva tener giuoco nella Piazza vicinale5, il che non poteva essere che in conseguenza di prescrizioni del Comune, perchè questo aveva imposto gravissime pene alle Vicinie, che non denunciassero coloro, che si davano a giuochi proibiti6, od anche perchè la Piazza, dalla quale, come vedemmo, la Vicinia traeva un reddito, non venisse ingombrata da coloro, che si abbandonavano a giuochi,

  1. Stat. 1248, ind. coll. 15 § 21 col. 2033 — Stat. 1331, 15 § 40.
  2. Festi Epitom. p. 221 Müll. Servius ad Georg. 2, 381.
  3. Stat. 1453, 8 § 45; Stat. 1493, 8 c. 91 p. 285.
  4. Pergam. in Bibl. n. 434. Si connette con urbicum (sott. territorium) preso in senso generale. Ad urbicum fu premesso l’articolo, come in altri casi consimili (Corogr. Berg. p. 7).
  5. Acta I qu. 3.
  6. Stat. 1331, 8 § 20; Stat. 1493 9 c. 172 p. 337.