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abbia avocato a sè il diritto sui portici e piazze, poichè stabilisce che nessuno acquisti un diritto su di essi per la consuetudine di porvi un desco1: principio ripetuto anche in tutti i posteriori Statuti2, e che riceve una conferma da quello del 1493, poichè il principio che la prescrizione su piazze, portici e vie non corre contro il Comune di Bergamo, è esteso a tutti i Comuni del contado3, ma delle Vicinie non vi ha parola, le quali pure a questi in tante cose vedemmo parificate, e che lo sarebbero state anche qui, se appena avesse durato la antica condizione di cose. E nello stesso Statuto dove si enumerano gli oneri, che doveano cadere sulle Vicinanze, vi ha parola delle fonti, delle vie e del selciati; ma non più nè di portici nè di piazze4.

E quella delle fonti era una delle principali cure dei nostri Vicinati, poichè in una città, come questa, tutta collocata in origine sovra un colle, dove la condotta delle acque non era troppo agevole, nè senza gravi dispendii, una assicurata ed equa distribuzione di questo indispensabile elemento a quanti abitavano in una stessa cerchia, doveasi a ragione tenere come cosa di capitale interesse. Il Comune provvedeva a sue spese al Saliente, che dalle sorgenti di Castagneta, forse fin dai tempi romani, forniva di sufficienti acque la città5; dentro le mura poi, fino dai più antichi tempi le spese relative spettavano parie al Comune stesso, parte alle Vicinie. Se osser-

  1. Stat. cit. 8 § 15.
  2. Per es. Stat. 1453, 10 § 63.
  3. Stat. 1493, 5 c. 74 p. 196.
  4. Stat. cit. 10 c. 10 p. 370 seg.
  5. Stat. 1248, 15 § 10 col. 2041 seg.; Stat. 1331, 15 §§ 10, 11.