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riunite. Ora è evidente, che l’onere della manutenzione della piazza e del portico, come i proventi che se ne ritraevano, doveano restare in comune, perchè, a quello che si vede, o l’una o l’altra delle due Vicinie, dopo che erano state separate, non si era provveduta di una piazza o di un portico proprii, che d’altronde erano resi inutili dalle contiguità dei due Vicinati; ma siccome e portico e piazza, od almeno l’uno di essi, colla nuova partizione, era rimasto rinchiuso nei confini di una delle due Vicinie, così lo Statuto, a togliere ogni appiglio a futuri litigi, ne determinò la comunanza tanto negli oneri, che nei vantaggi. Così si deve avere avuto in vista lo stesso principio, quando ancora nello Statuto del 1263 si prescrisse quod porticus Vie Crucis est comunis Vicin. ss. Salvatoris et Iohannis1, dove anche comprendiamo che, con tutta verisimiglianza, quando il Comune ordinò la costruzione di questi portici, quelle di S. Salvatore e di S. Giovanni formavano una sola Vicinanza civile, che dalla prima delle due chiese dovea aver nome, se già nello stesso Statuto vedemmo più indietro ricordati i veteres confines ipsius Vicin. (s. Salvatoris)2 e se quindi aveano in comune anche il loro portico.

Questi obblighi delle Vicinie risguardanti la costruzione, o, se costrutti, la manutenzione dei portici viciniali, quanto abbiano durato, veramente non so. Unicamente i conti o gli Atti del secolo decimoquarto potrebbero dare una risposta su questo punto; intanto esservo, che nel 1331 sembra che il Comune

  1. Stat. cit. 2 § 35.
  2. Stat. cit. 2 § 34.