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queste vie cittadine e suburbane fosse assunta dal Comune in propriis e la relativa spesa quindi sostenuta coi redditi patrimoniali e coi dazii, di cui disponeva, o non piuttosto venisse ripartita fra le singole Vicinie, non è questione, che pel secolo decimoterzo possa essere risolta con tutta certezza; sembra però, e basti accennare a questo solo, che il Comune entro quei limiti provvedesse direttamente alla viabilità, perchè non in uno solo dei conti viciniali a noi pervenuti si trova accennato alla benchè menoma spesa di concorso al riattamento delle vie cittadine. E questo non solo, ma anche nello Statuto del 1353, tenendosi fermo a questo antico principio, trovo stabilito quod Comune Pergami teneatur et obligatum sii ad refectionem omnium stratarum sitarum in Vicinanciis cìvitatis et suburbiorum Perqami, et extra dictos muros, que strate non sunt designate per comune Pergami refici et aptari alicui vel aliquibus Comuni vel Comunibus districtus Pergami ex forma infrascriptorum Statutorum1, e gli Statuti ed ordinamenti, che a questo immediatamente tengono dietro2, ci dimostrano che, tolte alcune eccezioni, delle quali qui non occorre occuparsi, il Comune di Bergamo provvedeva quasi esclusivamente al riattamento ed alla manutenzione delle vie entro i confini del suburbio, al di là del quale quest’obbligo cadeva sui Comuni rurali, ai quali erano con tutta esattezza assegnati i diversi tratti di quelle vie.
Non sempre però questa distinzione fu mante-