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delle sue disposizioni passarono nello Statuto del 1331, mentre dall’indice delle rubriche, il solo sopravvissuto, troviamo ingiunto: de omnibus stratis civitatis Pergami videndis1, il relativo capitolo lo troviamo nello Statuto del 1331, dove scorgiamo, che appunto il Podestà, entro quattro mesi dal suo ingresso, dovea visitare tutte le strade della città e dei borghi ad essa adiacenti e provvedere perchè fossero riattate e migliorate2. E nell’indice del capitolo 48 del vecchio Statuto, corrispodente al 49 della stessa collazione XV di quello del 1331, troviamo ingiunto l’obbligo al Podestà di chiamare avanti a sè i Consoli delle ville del contado e di ammonirli del dovere che loro imcombeva di restaurare e di ammendare sine aliquo honere comunis Pergami quei ponti che da dieci anni fossero stati costrutti o quelle vie che da altrettanto tempo fossero state aperte nel loro territorio pro comuni Pergami seu per homines virtutis Pergami precepto comunis Pergami3.

La città adunque provvedeva alla manutenzione delle sue vie e di quelle del suburbio: i Comuni rurali, oltrecchè di quelle, che per loro aveano un particolare interesse, doveano curare anche la manutenzione dell’altre vie, che avevano un interesse più generale, come quelle, che ponevano in communicazione fra loro, e insieme colla città le più disgregate parti di questo territorio. Che poi, tenendo fermo a questo concetto, la manutenzione o la costruzione di

  1. Stat. 1248 sud. coll. 15 § 34 col. 2034.
  2. Stat. 1331, 15 § 43.
  3. Stat. 1248 ind. coll. 15 § 48 col. 2034; Stat. 1331, 15 § 49.