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anno1, così a questo sembra debba accennare la recata espressione: exemplare Vicinos in sex partibus. Gli appaltatori poi dovevano avere una copia dei riparti vicinali rilasciata a cura dei Consoli della Vicinia.

Sembra che in principio le Vicinie, al pari certo dei Comuni del contado, se non dovessero anticipare il prezzo per la quantità di sale ad esse assegnata, come avveniva altrove2, fossero però tenute responsabili degli errori materiali incorsi nei ruoli da esse compilati, poichè nei conti di quella di S. Pancrazio leggiamo: item libr. 3 sol. 6 et den. 11 datis Bonacursio qui dicitur Degavarnus et Teutaldo de Vegiis pro defectu sextar. 4 et quar. 3 et medium sedesinum salis quod defectum aprobatum fuit per Vicinos dicte Vicinie; e fra altre partite identicamente ripetute troviamo anche: item sol. 13 imp. datis d. Raynaldo de Suardis pro solucione sextarior. 4 et quartar. 1 et medium salis ad racionem sold. 3 pro sextario pro defectu plurium hominum qui non erant Vicini3. E questi errori potevano ripetersi, sia pei cambiamenti di domicilio dei Vicini, sia perchè molti provassero di non avere tale qualità in una data Vicinia, sia anche, come all’epoca Viscontea, perchè molti accampassero esenzioni da una tale gabella, se però tali esenzioni non riguardavano propriamente che il sale morto, nel qual caso però, come vedremo, verso l’appaltatore era tenuto il Comune ad un compenso. La ragione poi per la quale la Vicinia

  1. Celestino I, 242.
  2. Pertile II, 1,444.
  3. Acta ant. 1318.