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re 8463,07)1, che, a ragguaglio del corso del fiorino effettivo in quel tempo, corrisponderebbero a fiorini d’oro 386 e mezzo circa2. Quanto abbia durato questo sistema, non saprei dire.

Nè a questo si limitava la parte delle Vicinie nella azienda finanziaria del Comune. Ci mancano prove dirette per istabilire con tutta sicurezza quando fosse introdotta fra noi la gabella del sale, e sebbene non facciano difetto esempi che altrove essa risalga al principio del secolo decimoterzo3, nullameno parci di poter ammettere, che per tutto quel secolo i nostri non abbiano creduto di dover ricorrere a quella gravissima sorgente di rendita4. E di questo sembra accertarcene, da un lato il silenzio in generale dei documenti fino ad ora a noi pervenuti, dall’altro, in particolare il silenzio dei conti delle nostre Vicinie, alle quali, come i fatti posteriori ci danno diritto di ammetterlo, dovremmo veder addossata la parte più. grave nella distribuzione e nella

  1. Acta II qu. 3.
  2. V. La Convenz. monet. del 1254, p. 93 seg.
  3. Pertile II, 1,444, al quale aggiungi Mandelli II, 96. Nel 1272 a Milano questa gabella era già data in appalto come più tardi da noi; Corio I, 573. Il Verri (Stor. di Mil. I, 418) dice esser questa la prima menzione che si abbia in quella città di una tale gabella; e parrebbe non vi fosse da lungo tempo introdotta, se si credette porre fra gli obblighi del Podestà specificatamente quello di far osservare il contratto di appalto fatto con Marco da Como.
  4. Nello Statuto del 1248 (13 § 43 col. 2012 seg.) i rivenditori di sale sono posti assieme coi rivenditori di legumi e biade. Lo speciale giuramento ad essi imposto (ibi 13 § 42) non si riferisce che all’obbligo di non mischiare le diverse qualità di sale: obbligo che, posto nello Statuto generale del Comune, accenna al libero commercio del sale, non ad una gabella spettante al Comune.