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poi del 1453, a togliere le differenze, che continuamente insorgevano a cagione dei cambiamenti di abitazione, stabilì, che quelli che si trasportassero in una Vicinia, nella quale non erano estimati, in essa dovessero concorrere al pagamento delle pene pei maleficii ivi commessi, alla manutenzione della fonte e dei selciati ed al salario dei Consoli; tutti gli altri oneri e fazioni fossero pagati o sostenuti nella Vicinia, nel cui estimo si trovavano inscritti1: e questa massima ebbe vigore sino alla fine del secolo decimottavo2.

È appena poi necessario avvertire, che, tutti i libri extimationum di un’epoca anche più recente, pervenuti fino a noi, hanno per base la partizione della città in Vicinie, e quindi per Vicinie vi sono descritti tutti gli estimati3.

Un altro carico, che avea attinenza coll’azienda finanziaria del Comune fu addossato alle Vicinie sul finire del secolo decimoterzo. Fino al 1244 il Dazio di vendila del vino al minuto era stato esatto direttamente dal Comune4; poi nel 1244 fu fatta la proposta di appaltarlo5, in seguito alla quale sembra che questo dazio venisse accollato al paratico de’ Tavernai6. Quanto durasse questo sistema, non so; certo però è, che nel 1294 quel dazio era in

  1. Stat. 1453, 10 c. 22
  2. Stat. 1493, 10 c. 27 p. 378.
  3. Cito per tutti gli abbondantissimi estratti che si trovano nel Mozzi e nell’Angelini, mss. in Bibl. Alcuni di questi libri passarono dalla raccolta Tiraboschi alla Civ. Biblioteca. V. anche Celestino I, 330.
  4. Stat. 1248, 13 § 23; 14 § 14 col. 2007, 2024.
  5. Stat. cit., 14 § 15 col. 2024
  6. Stat. cit. 14 § 14 add. col. 2023 seg.