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nis et facultatibus suprascripte Vicin. que extimacio postea reducatur ad terciam partem super qua tercia parte ipsarum trium extimacionum debeat dividi suprascriptum fodrum Comunis et suprascripta condempnacio librarum 100 imp. cum omni dampno dispendio et guaderdono earum1.

Ad esigere questo fodro talvolta la Vicinia avea un esattore proprio. Nei conti di quella di S. Pancrazio del 1283 si veggono dati soldi 12 (l. 17,51) Pagano ser Bonaventure de Lemine exactori fodri pro Comuni Pergami impositi tempore potestatie d. Nicholay Quirini de Venezziis2. Ai 12 Settembre si voleva affidare l’esazione all’esattore del Comune, ma ai 19 Dicembre trovo che per ordine del Podestà le Vicinie della città e dei borghi doveano eleggere proprii esattori per la riscossione del fodro poco prima imposto3. Che se alla Vicinanza spettava il salario dell’esattore e dei talliatores, come ne sono frequenti gli esempi, essa pure stabiliva la penalità pei ritardati pagamenti: e ciò era naturale, dal momento che dell’intero dovea rispondere al Comune; e così nel 1296 si vede stabilita la pena terci et quarti al Vicino che entro dieci giorni non avesse pagato la sua quota4.

Questi oneri devono aver gravato ancor più sulle nostre Vicinie quando ad espilare queste città scese Enrico di Lussemburgo sul principio del secolo decimoquarto5, delle cui taglie non s’erano ancora

  1. Acta II qu. 3.
  2. Acta I qu. 1.
  3. Acta II qu. 3.
  4. Acta a. l. c.
  5. Un esempio in Celestino Hist. quadr. I, 203.