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subbietto1, e il nome stesso sia diventato quasi un enimma, sebbene le Vicinie, quali organi della amministrazione cittadina, non abbiano cessato di esistere che coi mutamenti avvenuti nel nostro paese sulla fine del secolo scorso.
Le fonti, alle quali ricorsi in questo breve studio, ch’io non ardisco presentare che come un saggio di quel più che si potrebbe fare, sono di due specie:
I. Gli Statuta Comunis Pergami. Di questi possediamo una serie sufficientemente completa: basterà quindi che faccia di essi una rapidissima menzione2. E primamente citerò quello del 1248, che contiene disposizioni, le quali risalgono per lo meno al 1204, e che fu stampato nel vol. XIII parte II dei Monumenta Historiae Patriae. Sfortunatamente ci giunse mancante delle prime sette Collationes, di 53 capitoli dell’ottava e di 49 dell’ultima; onde siam certi di essere interamente all’oscuro di molte notizie assai preziose, perchè fra le più antiche. Malgrado questo esso mi fornirà il modo di istituire alcuni utili confronti cogli Statuti di un’epoca posteriore. — Da questo del 1248 noi discendiamo d’un tratto allo Statuto del 1331. La distanza, ne convengo, è indubbiamente assai notevole; tuttavia quest’ultimo ha il vantaggio di averci conservato lunghi ed importanti brani di quello del 1263, che andò perduto3, e
- ↑ Ne diede un cenno topografico G. Rosa (Stat. ined. p. 72 seg.) appoggiandosi principalmente allo Statuto del 1331, o meglio del 1263.
- ↑ È appena necessario ricordi, che dei nostri Statuti si occuparono il Rosa (Leggi di Berg. nel M. Evo; Stat. ined. d. Prov. di Berg.) e il Rota (Bibliogr. d. Stat. d. Prov. di Berg.), ai quali rimando per più ampie notizie.
- ↑ V. Append. al Perelassi p. 136 seg.