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Torriani i pesi per militari spedizioni, fortificazioni, riattamenti di ponti e strade1 e tutti gli altri, che sono conseguenza di forestiera signoria, andarono facendosi vie più gravi, deve poco a poco essere cessata ogni distinzione fra cittadini e non cittadini, e il fodro deve essersi cominciato ad esigere indistintamente nella città e nel contado. Da allora le Vicinie devono essersi trovate di fronte al Comune nell’uguale rapporto in cui già erano i Comuni rurali, e quindi le estimazioni e le imposizioni saranno state eseguite per Vicinati, salvo a questi di curarne il riparto tra gli abitanti del loro territorio.

Così avveniva anche a Novara, poichè vi vediamo stabilito quod de predictis extimationibus parochie nec parochiani nec extimatores teneantur pro defectis, sed nihilominus potestas et eius assessores teneantur precise exigere ab extimatis fodra simpla et quarta cum penis ad expensas ipsorum qui essent extimati. Et insuper statutum est, quod si qua extimatio de cetero facta fuerit vel erit per parochias, quod potestas et eius assessores teneantur bona fide et fideliter exigere ab extimatis eorum fodra, secundum quod fuerint extimati, et in defectum exigatur a parochia illud quod defuerit a non possentibus solvere2. Dalle quali ordinanze vediamo, che le stime erano fatte per parrocchie, che queste non erano tenute per gli errori incorsi, ma che in pari tempo rispondevano delle quote inesigibili. Negli Atti della Vicinia di S. Pancrazio troviamo registrato una carta solucionis die 7 intr. octobr. 1282 ind. 10

  1. Ronchetti IV, 150 seg. V. anche Osio I nn. 7, 8, 11, 13 e pag. 19 nota 2.
  2. Stat. Novar. § 192 in H. P. M. XVI, I, 656 seg.