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differenti condizioni di cose, poichè evidentemente nei casi ordinari, quando la Vicinia, nel suo particolare interesse, ricorreva a provvedimenti di tal sorta, non faceva assegnamento che su coloro, che spontaneamente si presentavano, attratti dal promesso salario, onde essa non reputava dover tener conto di questo servizio affatto volontario e insieme retribuito; mentre negli straordinari, come nel 1296, l’onere pel Vicinato non era tanto finanziario per le eventuali spese, che n’erano la conseguenza, quanto onninamente personale per tutti i Vicini, poichè niuno d’essi poteva sfuggirvi; laonde rendevasi anche necessario tener conto di guardie fatte e non retribuite in uguali condizioni entro un precedente periodo di tempo, perchè l’aggravio non diventasse ingiusto per quelli, che l’aveano già sopportato. Dalle quali considerazioni parmi discenda, che in massima anche qui, come a Vercelli, niuno contro voglia potesse essere astretto alla custodia notturna della Vicinia, però solo quando il provvedimento partiva dalla Vicinia stessa; mentre all’incontro quel servizio colpiva tutti i Vicini, salva la sostituzione, se era richiesto dalla suprema autorità del Comune; ma allora non correva alcun salario per le guardie. In ultima analisi, nel primo caso si risolveva in un onere finanziario di tutto il Vicinato, nel secondo in un onere personale di tutti i Vicini. Dopo quest’epoca però gli esempi or ora arrecati del 1318 e del 1372 ci lasciano ammettere, che il servizio di guardia della Vicinia fosse diventato obbligatorio, se si teneva un registro di quanti vi erano atti e se la tallia Vicinorum qui debent custodire Viciniam indicava la regolare distribu-