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in seguito una più larga applicazione, poichè nello Statuto del 1493, che ebbe vita sino alla fine del secolo scorso, fu aggiunto che guest’obbligo valeva pure si ipse locus sit intra Vicinantias civit. Bergami, dummodo sit extra muros et portas burgorum et suburbiorum Bergomi1.

La custodia notturna della città era una delle incumbenze del Podestà, il quale, almeno due volte la settimana, per sè, o per mezzo de’ suoi giudici o del suo milite, dovea assicurarsi che le guardie compiessero il loro dovere. I luoghi poi, che formavano il centro della città, e dove si trovavano il palazzo del Comune e quello del Podestà, erano oggetto di una speciale sorveglianza, come lo era tutto il tratto del canale Serio, o fossatum comunis Pergami, ne’ suoi luoghi di passaggio (zapelli) dai molini di Plorzano (Borgo S. Caterina) fino a Longuelo2. Questo però non toglieva, che quando minacciassero torbidi o fossero avvenuti alcuni misfatti, le Vicinie, ognuna entro i suoi confini ed a proprie spese, dovessero provvedere ad una severa custodia notturna delle loro vie o piazze, perchè, come già osservai, i misfatti non avessero a ripetersi o si potesse impedire il rinnovarsi di improvvisi e sanguinosi tumulti.

Un tale onere non risulta in niun modo dagli Statuti generali del Comune, ma appare apertissimo dai conti delle Vicinie. In quelli di S. Pancrazio del 1286 troviamo: den. 2 (l. 0,24) Iohanni Cuchi qui insignavit Consul. custodes qui custodiebant Vicin. de nocte, e inoltre nello stesso anno sol. 12 (l. 17,51)

  1. Stat. 1493, 4 c. 46 p. 153.
  2. Fragm. Stat. saec. XIII in H. P. M. XVI, 2, 2063.