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sono in due modi. L’Uno si e per volontà,
cioè quando il cominciamento delli fatti è in nostro arbitrio ’; e fuore di volontà, sono quelli che r uomo ha a fare con altrui per forza o per inganno, sì come rapina, e furto, ed altre cose simiglianti ’.
Lo fattore della leg^ie sì agguaglia li con* tratti ^, li quali sono intra il poco, ed il soperchio. Il giusto agguagli a tore sì parte la pecunia, e l’onore, e fa divisione intra due almeno. E la giustizia parte intra quattro cose, nelle quali cose ha proporzione dal primo al secondo, e dal terzo al quarto; e l’ agguagliamento di coloro si è secondo la proporzione a se medesimo; e giudica la giustizia tra loro, secondo la qualitade della virtii, e del merito. Lo sanatore, lo quale sana li modi e li fatti * che sono intra gli uomini, si è colui che fece la legge; e questi discerne e fa
1) C’O) quando il coiniaciamenlo delli foÀÙ è in nostro arbitìio, glossa di Bono, che è pure nel ms. Vis.
2) Il T: ce sont le choses que l’on fait à force, si comme est par decevance, on far rapine, ou par /«rrecm. Corretta coi mss. del Sorio, e Vis. la stampa: e fiore di volontà è quello quando V uorao ha a fare con un altro, e vole fare per forza e per inganno.
.3) Il T: sauve et adresce les choses qui sont entre pò et trop.
4) Corretto delli fatti, in e li fatti, col t: les fait. Il
ms. Zanotti legge; e li difetti
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