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Abbiamo veduto che il comune di Genova nel 1347 si era riservato il diritto di riscattare nel termine di venti anni i luoghi di Scio mediante lo sborso di 203,000 lire, e questi dovevano scadere nel 1366, ma nell’aggiustamento del 1362 detti fatali eransi protratti fino alli 26 febbraio 1374, convenendosi che in caso d’acquisto Genova dovesse per essi pagare solamente L. 152,2501. Prima però che tal giorno giungesse, trovandosi il comune, colle casse vuote per causa della guerra di Cipro, e non volendo, col lasciare scader l’epoca fissata pel riscatto, perdere i suoi diritti, fattasi imprestare da vari dei maonesi stessi la somma necessaria, acquistò li 21 novembre 13732 dagli attuali possessori tutti i sopraddetti luoghi o caratti, che calcolati in numero di 2030, e non più a L. 100 caduno, come era stato in principio convenuto, ma a sole L. 75, formarono appunto la suddetta somma.

Segnato l’atto di compra, il doge Domenico Campofregoso, col consenso del suo consiglio, subito tutti li rivendè agli stessi maonesi dai quali aveva ricevuto i denari per acquistarli e per la somma stessa sborsata3, però obbligandoli a pagare annualmente all’erario duemila fiorini d’oro, e ad anticiparne quattordici mila a conto dei sette primi anni. Fu pure nello stesso atto stabilito che riguardo all’amministrazione di questi possedimenti continuasse ad essere in vigore la prima convenzione; in quanto poi alla moneta poco si variò, statuendosi soltanto quod moneta quae cudetur seu stampetur in insula Scyri, stampiatur et formetur cum literis et figuris monetae Ianuae, vel cum signis domini ducis Ianuae, cuius fabricacionis monetae et sechae utilitas et fructus doveva restare alla Maona. Infine il comune si riservò il diritto di riscattare per la stessa somma tutti i sopraddetti luoghi nei due anni che sarebbero scorsi tra il 21 novembre 1391 e lo stesso giorno del 1393, cioè fra vent’anni, durante i quali

  1. Liber Iurium. Tomus II, col. 783.
  2. Idem, col. 789.
  3. «Nel citato atto del 1373 i suddetti trentotto luoghi furono calcolati L. 4,006. 11. 9 cadauno; ma quantunque questa somma a primo aspetto compaia piccola, trovandosi che li 15 gennaio 1375 (Pandette Richeriane) la metà d’uno di essi fu venduto in Genova L. 3,000, tuttavia se si tien conto delle somme che i nuovi acquisitori si avevano addossato l’obbligo di pagare al comune, si vede che il contratto fu piuttosto equo.»