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vel figura domini ducis Januensium et quae literae dicant Dux Januensium et Cunradus Rex. Ex cujus monetae fabricatione si fuerit utilitas convertatur in utilitatem et profichuum dictorum participum. Item quod ducetur de Janua unus bonus sazator.

Fu inoltre convenuto che della somma dovuta agli armatori, cioè delle L. 203,000 genovesi, in ragione di L. 7,000 per ciascuna galera, si formasse un numero d’azioni simili nella forma ai luoghi delle compere di Genova, le quali, almeno per la sesta parte ed oltre se volesse, fosse in potestà al comune di acquistare fra lo spazio di venti anni, e che qualora in detto tempo la totale somma venisse pagata ai compartecipanti, il possesso di Scio ed annessi resterebbe allo stato. Tale fu il principio della più antica associazione mercantile di privati che possedesse uno stato per proprio acquisto, e che quantunque non avesse tanti diritti e privilegi come quelle che sorsero nei secoli XVII e XVIII in Olanda, in Inghilterra ed altrove, tuttavia stante la sua buona costituzione ed amministrazione arrichiendo i suoi compartecipanti, potè durare assai più di quelle che le vennero dopo.

A capo dell’amministrazione fu nominato lo stesso Vignoso, che subito attese ad ordinarla; ma frattanto l’imperatore Giovanni Cantacuzeno, il quale trovavasi libero da alcuni potenti nemici, per il che sino allora gli era stato impossibile di attendere alle cose che succedevano in quest’isola, mandò nel 1348 ambasciatori a Genova1 chiamando che, stante l’alleanza esistente tra lui ed il comune gli venisse essa restituita. Al che il doge rispose esser giusta la sua istanza, ma che siccome Scio era stata occupata, senza il suo parere e consenso, da alcuni privati, i quali per questo avevano allestito a proprie spese una flotta, per indurli alla restituzione sarebbero stati necessarii grandi armamenti che il comune era allora nell’impossibilità di fare, aspettasse che col tempo, mediante molti maneggi, sarebbesi ottenuto che a lui nuovamente tornasse. Quindi inviò oratori a Costantinopoli, i quali convennero che tutte queste possessioni potessero per dieci anni godersi dai maonesi, purché versassero annualmente 25,000 bisanti bianchi al tesoro imperiale, e che

  1. Cantacuzeni liber quartus. Bonnae 1832, pag. 81.