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110 | la regola |
Dei figli dei nobili o dei poveri che sono offerti.
CAP. 59.°
Se per avventura alcuno de’ Nobili
offre un suo figlio a Dio nel monastero;
se esso fanciullo è minorenne, i suoi
genitori facciano la petizione detta di
sopra, e involgano nella tovaglia
dell’altare insieme con l’oblazione la
petizione e la mano del fanciullo: e così
l’offrano. Quanto alle sostanze, o
promettono nell’atto della petizione
stessa, con giuramento, di non dargli
giammai nulla né essi medesimi né per
mezzo di altra persona o in alcun modo,
e neanche porgergli destro di averne.
Ma, non volendo ciò fare, e piacendo
loro offrire in elemosina al monastero
qualche cosa come per mercede,
facciano donazione al monastero di quello
che loro aggrada, riservandosene, se
così vogliono, l’usufrutto. E ogni cosa