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28 | la guerra | [1265] |
di baroni, e cavalieri, e uomini d’arme, fastiditi del viver civile sotto le leggi, bramosi di operare, e di acquistar gloria e sustanze. Veniano di Fiandra per la cagione stessa altri guerrieri di ventura. Venian di Provenza, la quale appartenne negli antichi tempi al reame di Francia; spiccossene dietro la morte di Carlo Magno nel secol nono; fu feudo dello impero; poi, rompendo il debil freno, si resse
- I re di Sicilia e Puglia prestin omaggio ad ogni papa.
- Non dividano il territorio. Qui è la formola del giuramento ligio che debban rendere a Roma.
- Non possano essere imperatori, nè re de’ Romani, o di Teutonia, nè signori in Lombardia, o Toscana.
- Gli eredi loro, se eletti ad alcuna di queste signorie, lasciala.
- Le eredi del regno non si maritino a principi di quelle regioni.
- Stabilito un giuramento per le condizioni dell’art. 12.
- Se il re sia eletto imperatore, emancipi il figlio, e gli lasci questo reame.
- Simile condizione per le donne eredi del trono.
- La donna erede del trono non si mariti senza piacimento del papa.
- Esclusi i bastardi dalla successione.
- Il regno non si unisca mai ad altro d’Italia, nè all’impero.
- Caducità e scomunica, se il re occupi terre della Chiesa.
- Restituiscansi, sotto gli occhi di commissari del papa, i beni mobili e immobili tolti alle Chiese.
- Libertà delle elezioni ecclesiastiche, salvo il padronato regio. Facciansi in Roma le cause ecclesiastiche.
- Rivocazione degli statuti svevi contro le immunità ecclesiastiche.
- Immunità degli ecclesiastici da’ giudizi ordinari.
- E dalle gravezze.
- Restino alla Chiesa i frutti delle sedi vacanti.
- I feudatari e i sudditi abbiano le immunità e i privilegi goduti sotto Guglielmo II.
- Rientrino gli esuli a piacer della Chiesa.
- Divieto di ogni lega contro la Chiesa.
- Liberazion de’ prigioni sudditi del papa. Restituzione dello stato al duca di Sora. Rivocazione delle concessioni di feudi o altri beni per Federigo, Corrado, e Manfredi.
- Carlo venga all’impresa, con esercito non minore di 1,000 uomini
a 1,200 cavalli) per tre mesi in ciascun anno; il qual servigio si possa rendere in vece con navi armate.