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del vespro siciliano. |
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della quale or trattandosi
con quei grandi e rappresentanti della nazione, nuovi capitoli
sancironsi e pubblicaronsi in questo parlamento medesimo, il dì trenta
marzo milledugentottantatrè. Cominciavano con accettare apertamente in
che orrendo servaggio e povertà fosse venuto il reame, per vecchia
colpa, diceasi, dei tiranni Svevi, e fresca malizia de’ ministri e
officiali del re, tradenti il suo paternale buon volere. Larghissimi
indi i favori conceduti e raffermi agli ecclesiastici, per lor averi,
persone, case ed autorità; chè si corse fino ad accordare la
franchigia delle tasse su lor beni ereditarj, e, strano capitolo in
una riforma di abusi, si ordinò la punizion civile degli scomunicati.
Gli aggravj che più ai baroni incresceano furon rivocati; moderato il
servigio militare; disdetto ogni impedimento a’ matrimonj delle
figliuole, e alla scossione dei giusti aiutorj (quest’era il vocabolo)
su i vassalli; ristorato il privilegio del giudizio de’ pari; cessata
la molestia dei servigi al fisco. A beneficio di tutta la nazione, il
principe francò di dogane il trasporto delle vittuaglie da luogo a
luogo nel regno; promesse coniar buona moneta; vietò le inquisizioni
spontanee de’ magistrati; menomò la taglia per gli omicidj non
provati; consentì i matrimonj delle figliuole de’ rei di fellonia;
corresse gli abusi de’ servigi, e le baratterie degli officiali,
simul, il fisco non rivendicasse beni, altrimenti che per decisione di
magistrato; non incorporasse le doti alle mogli degli usciti; nè gli
artieri si sforzassero a racconciar le navi regie, nè la città a murar
nuove fortezze; i giustizieri e altri ufficiali, usciti dalla carica,
restasser nel paese quaranta dì a rispondere di mal tolto. Quanto alle
collette e altre imposte generali o parziali, il principe bandì:
godessero i cittadini del reame di terraferma tutte le franchigie e
gli usi de’ tempi di Guglielmo il Buono. Ma sendone oscure ormai le
memorie, rimetteva in papa Martino descriver quelle consuetudini entro
due mesi; comandava che due legati d’ogni giustizierato, a tale
effetto si trovassero prestamente innanzi il papa: intanto nulla
fornirebbero le città o provincie, nè anco in presto, fuorchè nei casi
stabiliti dalle costituzioni. In ultimo, richiamò in vigore i recenti
capitoli di re Carlo;