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16 | II. Fatti ed ipotesi |
che essa dà dei fenomeni e delle cause non c'impone se non quando nessuna altra ipotesi è possibile.
Nelle deduzioni che lo studioso fa bisogna osservare che ciò che è conseguenza immediata dei fatti sperimentali deve essere accettato con quel valore di certezza che hanno i fatti, ciò che invece dipende da una ipotesi non può avere un valore dimostrativo maggiore di quello che ha l'ipotesi.
2. — Le leggi delle combinazioni chimiche. — Tra i fatti sperimentali hanno senza dubbio il primo posto le leggi delle combinazioni chimiche. Queste leggi sono il risultato immediato delle esperienze e si possono enunciare in modo che non includano alcuna ipotesi.
Legge fondamentale della chimica. — Le sostanze naturali, o ottenute chimicamente, hanno una natura determinata, costante.
Sostanze diverse possono combinarsi dando luogo ad altre sostanze ben definite, ma soltanto in un numero finito e determinato di modi, tanto per ciò che riguarda i corpi che si combinano, come per le quantità relative secondo cui si combinano. Il numero delle sostanze chimicamente distinte è dunque finito.
La costanza della natura e delle proprietà di ciascuna sostanza può anche enunciarsi dicendo che se due sostanze concordano perfettamente in alcune loro proprietà fondamentali, concordano anche in tutte le altre.
Questa legge come si vede è analoga a quella che si verifica per i fenomeni tanto fisici quanto chimici. Senza questa sostanza non si potrebbe parlare di leggi fisiche o di leggi chimiche.
Legge della conservazione della materia. — In ogni processo chimico tanto di analisi che di sin-