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Con questo Statuto e con l’appoggio di Napoleone, Filangieri credeva, com’egli notò nei suoi appunti,1 allontanare la rovina “della quale minacciano il Reame la sfrenata ambizione del Piemonte, le mene del conte di Cavour, di Mazzini e di Garibaldi, nonchè la manifesta inimicizia del gabinetto inglese„.

Il Re non fece buon viso alla proposta, anzi la considerò pericolosa e imprudente, ne interpellò su di essa il Consiglio di Stato. Rispose a Filangieri poche e confuse parole, che fecero ritenere al presidente del Consiglio, che veramente Ferdinando II avesse fatto giurare al figlio di non mutare la forma di governo. Il Re impose al Satriano di tacere su quanto era avvenuto, ponendolo così nella posizione di esser giudicato leggiero dal Brenier, al quale aveva promesso, forse un po’ incautamente, più di quanto potesse ottenere dal Sovrano. E il Filangieri, con lettere del 5 e 6 settembre, rassegnò le sue dimissioni da presidente dei ministri e da ministro della guerra, allegando

    potranno essere chiamati a intervenire con voto deliberativo nelle suddette assemblee generali.
       Art. 42. — I Consiglieri di Stato ordinari! godranno un soldo di annui due. 2600. I Relatori di annui due. 600, e gli Uditori un soldo di annui duc. 800.
       Art. 43. — I Ministri di Stato interverranno con voto deliberativo, e prendono grado e posto nel Consiglio di Stato.
       Art. 44. — Il Re può presedere il Consiglio di Stato. Egli nomina il Presidente ordinario del Consiglio medesimo, il quale può presedere anche quando lo crede conveniente ciascuna sezione del Consiglio.
       Art. 45. — Il Consiglio di Stato è incaricato di redigere dietro gli ordini del governo, i progetti di legge ed i regolamenti di amministrazione pubblica, e di risolvere le questioni che si elevano in materia di amministrazione ordinaria e contenziosa.
       Art. 46. — Il Consiglio di Stato sostiene a nome del Governo la discussione dei progetti di legge innanzi al Senato ed al Corpo legislativo. I Consiglieri che dovranno prendere la parola a nome del Governo sono designati dal Re.
       Art. 47. — Uno speciale decreto del Re stabilirà la ripartizione e attribuzione delle Sezioni, ed il servizio interno del Consiglio di Stato.

    Disposizioni generali.


       Art. 48. — Le disposizioni dei Codici delle Due Sicilie e tutte le leggi e decreti pubblicati finora, che non sieno in contraddizione col presente Statuto, si conserveranno in vigore, fino a che non sieno legalmente aboliti modificati.

  1. Archivio Filangieri.