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non dovevano essere deputati, e con un Consiglio di Stato, che doveva redigere i progetti di legge e di regolamenti, che aveva attribuzioni contenziose e sosteneva i progetti dinanzi al oorpo legislativo, si può giudicare quale ampia parte lasciassero il Manna e il Filangieri al potere regio e a tutti i maggiori Ordini dello Stato. Oltre a questo concetto informatore, lo Statuto contiene

    che con l’approvazione del Re potranno essere presentate alla discussione e deliberazione del Corpo legislativo.
       Art. 20. — In caso di scioglimento del Corpo legislativo, e fino alla nuova convocazione, il Senato provvede sulle proposte del Governo, a tutto ciò che può occorrere all’andamento del Governo medesimo.

    Cap. III.

    Del Corpo legislativo.


       Art. 21. — Il Corpo legislativo è composto di Deputati eletti dai collegi elettorali di ciascun distretto del Regno, nelle forme e modi, che saranno determinati con un decreto del Senato approvato dal Re. Per la convocazione del primo Corpo legislativo un decreto del Re stabilirà provvisoriamente le norme delle elezioni.

       Art. 22. — Il numero dei Deputati sarà calcolato alla ragione di due per ogni distretto amministrativo del Regno salvo le eccezioni che saranno indicate per Napoli, Palermo ed altri distretti della Sicilia di qua e di là dal Faro.

       Art. 23. — I Deputati sono nominati per 6 anni. La prima nomina cesserà di dritto appena approvato il Senato-consulto definitivo per le elezdoni. I Deputati al Corpo legislativo riceveranno durante le sessioni ordinarie e straordinarie una indennità di duc. 5 per ciascun giorno, oltre una indennità di due. 150 per spese di viaggio. Il doppio delle indennità per spese di viaggio sarà attribuito a quelli Deputati del Corpo legislativo che dovranno trasferirsi dal continente nell’isola o dall’isola nel continente.

       Art. 24. — Il Decurionato di ciascun Comune forma e discute le liste degli elettori e degli elegibili. Gli elettori riuniti in collegio elettorale, sul capoluogo del Distretto, procederanno a maggioranza ed a scrutinio segreto alla elezione dei Deputati del Distretto medesimo. Agli elettori sarà attribuita una conveniente indennità di viaggio.

       Art. 25. — Sono elettori tutti i nazionali che abbiano il pieno esercizio dei dritti civili, che sieno domiciliati da 6 anni almeno in uno dei comuni del distretto, che abbiano compiuto i 25 anni di età, che non sieno in istato di fallimento, né sottoposti a nessun giudizio criminale, e che posseggono una rendita imponibile non minore di duc. 40 annuali.

       Art. 26. — Sono elettori senza bisogno della suddetta rendita tutti i Decurioni, Sindaci ed Eletti in esercizio, gli impiegati al ritiro con pensione non minore di annui duc. 100, gli uffiziali militari che godono una pensione di ritiro, gli ecclesiastici meramente secolari, i membri ordinari delle Reali Accademie e Società Economiche del Regno, i titolari cattedratici