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L’esperienza del 1848 dava i suoi frutti. La forma politica, con questo Statuto diveniva costituzionale, è vero, ma lo Stato e il suo governo non uscivano dalle mani del Re, il cui potere non veniva limitato, ma solo coadiuvato nell’esercizio. Nonostante la costituzione di un Senato e di una Camera dei deputati, al Re rimaneva, con tutti gli altri attributi della sovranità, anche la

    risoluti di dare al nostro Statuto; e che senza allontanarci dalle basi delle leggi organiche del Regno, ci assicura le principali condizioni dell’ordine rappresentativo.
       La continua e franca discussione di un largo Consiglio di Stato manterrà, in tutto il suo splendore l’iniziativa Sovrana, e conserverà il movimento e la vita governativa dove più conviene che sieno, cioè intorno a Noi ed a’ Nostri Ministri.
       Un Senato, composto dei più gravi e distinti personaggi del Paese, è destinato a dare alla Legislatura una base solida, ed un sicuro punto di appoggio, potendosi trovare all’occorrenza ne’ suoi eccezionali poteri una riserba salutare da somministrare aiuti efficaci al Governo ed alla Camera elettiva.
       Finalmente il Corpo Legislativo non mancherà dei suoi veri ed essenziali poteri, essendo da Noi chiamato a discutere e votare le leggi, a discutere e votare le imposte, e ad esaminare ed acclarare i conti dello Stato. L’importanza di queste attribuzioni non è menomata punto da certi temperamenti indispensabili a rendere tranquille e mature le discussioni, ed a crescere decoro e sicurezza al primo Corpo deliberante dello Stato.
       La nostra fiducia, lo ripetiamo, è nel senno e devozione dei Nostri Popoli, di cui ricordiamo con amore le lunghe prove di fedeltà. Ma più ancora Noi fidiamo nella coscienza delle Nostre intenzioni e nel Supremo aiuto della Divina Provvidenza, nel cui Nome ci siamo risoluti a sanzionare e promulgare il presente Statuto:

    Cap. I.

    Disposizioni generali.


       Art. 1. — La persona del Re è sacra ed inviolabile. Egli governa per mezzo de’ suoi Ministri, del Consiglio di Stato, del Senato e del Corpo legislativo.

       Art. 2. — Il Re comanda le forze di terra e di mare; dichiara la guerra, fa i trattati di pace e di alleanza; fa i trattati di commercio, i quali han forza di legge per le modifiche di tariffe in essi stipulate. Nomina a tutti gl’impieghi dell’Amministrazione pubblica; fa i decreti e regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi.

       Egli solo ha la iniziativa delle leggi. La giustizia si amministra in suo nome. Egli esercita il diritto di grazia e di amnistia. Egli sanziona e promulga le leggi ed i Senato-consulti.

       Il Re ordina ed autorizza tutti i lavori di pubblica utilità, e tutte le imprese d’interesse generale. Laddove importino obblighi e sussidii del Te-