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che saranno indicate per Napoli, Palermo ed altri distretti di Sicilia di qua e di là dal Faro.
Art. 23. — I Deputati sono nominati per 6 anni, La prima nomina cesserà di dritto appena approvato il Senato-consulto definitivo per le elezioni. I Deputati al Corpo legislativo riceveranno durante le sessioni ordinarie e straordinarie una indennità di duc. 5 per ciascun giorno, oltre una indennità di duc. 150 per spese di viaggio. Il doppio delle indennità per spese di viaggio sarà attribuito a quelli Deputati del Corpo legislativo, che dovranno trasferirsi dal continente nell’isola o dall’isola nel continente.
Art 24. — Il Decurionato di ciascun Comune forma e discute le liste degli elettori e degli elegibili. Gli elettori riuniti in collegio elettorale, sul capoluogo del Distretto, procederanno a maggioranza ed a scrutinio segreto alla elezione dei Deputati del Distretto medesimo. Agli elettori sarà attribuita una conveniente indennità di viaggio.
Art. 25. — Sono elettori tutti i nazionali che abbiano il pieno esercizio dei diritti civili, che sieno domciliiati da 6 anni almeno in uno dei comuni del distretto, che abbiano compiuto i 25 anni di età, che non sieno in istato di fallimento, nè sottoposti a nessun giudizio criminale, e che posseggano una rendita imponibile non minore di duc. 40 annuali.
Art. 26. — Sono elettori senza bisogno della suddetta rendita tutti i Decurioni, Sindaci ed Eletti in esercizio, gli impiegati al ritiro con pensione non minore di annui duc. 100, gli uffiziali militari che godono una pensione di ritiro, gli ecclesiastici meramente secolari, i membri ordinari delle Reali Accademie e Società Economiche del Regno, i titolari cattedratici delle Regie Università, Licei e Collegi del Regno, e laureati dalle Regie Università, che esercitino, da 5 anni almeno, una professione liberale, ed i commercianti aventi per conto proprio uno stabilimento di manifatture e di commercio per cui si paghi almeno un fitto di duc. 50 annui nolle Comuni, di duc. 100 neì capoluoghi di Provincia, e di duc. 200 in Napoli e in Palermo.
Art. 27. — Sono elegibili tutti quelli che avendo i requisiti espressì nell’art. 25 abbiano compiuta l’età di anni 30, e posseggano una rendita imponibile non minore di annui duc. 240.
Art 28. — Sono elegibili senza bisogno della suddetta rendita i membri ordinari delle tre R. Accademie, i titolari delle Regie università, i laureati delle Università suddette, che da 10 anni almeno esercitano una professione liberale, i militari dal grado di maggiore in sopra, i componenti dell’Ordine giudiziario dal grado di Giudici di Tribunale Civile in sopra.
Art. 29. — Gl’Intendenti, i Segretari Generali, i Sottointendenti in funzione non possono essere elegibili. I Deputati che accettino