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cilia di qua e di là dal Faro le spese della lista civile, della guerra e marina e del Corpo diplomatico, la rata a carico della Sicilia di là dal Faro rimane limitata a soli 4 milioni di ducati annuali, che saranno portati in introito dello Stato-discusso della Sicilia di qua dal Faro.
Art. 8. — Il Re nel convocare il Senato ed il Corpo legislativo per le loro ordinarie sessioni in ciascun anno, determinerà col medesimo decreto di convovazione, se le sessioni debbono aver luogo in Napoli o in Palermo.
Cap. II.
Del Senato del Regno.
Art. 9. — Il Senato è composto di membri scelti e nominati dal Re, fra gli alti funzionari dello Stato, fra grandi proprietari del Regno, e fra le maggiori notabilità del Clero, della Nobiltà, delle scienze, delle lettere e del commercio. Il numero non potrà eccedere 60 per la Sicilia di qua dal Faro, e 20 per la Sicilia di là dal Faro. Pel primo anno il numero non sarà minore di 48 per la prima e di 16 per la seconda.
Art. 10. — La carica di Senatore è a vita ed inamovibile. Una dotazione annua di duc. 3000 è annessa alla dignità di Senatore. I soldi, pensioni ed averi di ogni specie saranno imputati nella suddetta dotazione.
Art. 11. — Il Presidente e Vicepresidenti saranno nominati dal Re fra i senatori. L’assegnamento del Presidente durante l’anno sarà di duc. 6000, imputandosi, come sopra, soldi, pensioni ed averi di ogni specie.
Art. 12. — Il Re convoca e proroga il Senato. La durata delle due sessioni ordinarie sarà la stessa di quelle annuali del Corpo legislativo.
Le sedute del Senato non sono pubbliche, ed i verbali delle sue sessioni non potranno essere pubblicati per le stampe, salvo che il Senato medesimo a maggioranza di due terzi non giudichi doversi fare eccezione a questa regola.
Art. 13. — Il Senato è il custode delle leggi organiche e fondamentali del Regno. Nessuna legge può essere promulgata prima di essere sottoposta alla sua approvazione. Esso può rifiutarla a tutte quelle leggi che portassero offesa alla religione, alla morale, allo Statuto, alla sicurezza individuale, alla inviolabilità della proprietà, all’uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, alla difesa ed integrità del territorio nazionale.