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Cap. I.

Disposizioni generali.


Art. 1. — La persona del Re è sacra ed inviolabile. Egli governa per mezzo dei suoi Ministri, del Consiglio di Stato, del Senato e del Corpo legislativo.

Art. 2. — Il Re comanda le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace e di allenza; fa i trattati di commercio, i quali han forza di legge per le modifiche di tariffe in essi stipulate. Nomina a tutti gl’impieghi dell’Amministrazione pubblica: fa i decreti e regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi.

Egli solo ha la iniziativa delle leggi. La giustizia si amministra in suo nome. Egli esercita il diritto di grazia e di amnistia. Egli sanziona e promulga le leggi ed i Senato-consulti.

Il Re ordina ed autorizza tutti i lavori di pubblica utilità, e tutte le imprese d’interesse generale. Laddove importino obblighi e sussidi del Tesoro, una legge sarà necessaria per approvare il credito prima di mettersi in esecuzione.

Soltanto pei lavori di conto dello Stato, non suscettivi di concessione, i crediti possono essere aperti per urgenza come straordinari, per essere sottopposti al Corpo legislativo nella prima sessione.

Il Re ha il diritto di dichiarare lo stato d’assedio in una o più provincie del Regno, salvo a riferirne al più presto possibile al Senato, il quale può proporne la cessazione, qualora gliene parrà cessato il bisogno, Le conseguenze dello stato d’assedio debbono essere dichiarate con una legge.

Il Re presiede, quando lo crede conveniente, il Senato ed il Consiglio di Stato.

Art. 3. — La difesa del Regno e della Corona è affidata allo esercito nazionale. Non potrà servire sotto le bandiere alcuna milizia estera, se non nella proporzione dei sussidi, che il Corpo legislativo credesse utile votare particolarmente a questo oggetto.

Art. 4. — Il potere legislativo è esercitato congiuntamente dal Re, dal Senato e dal Corpo legislativo.

Art. 5. — I Ministri, i membri del Consiglio di Stato, del Senato, del Corpo legislativo, gli uffiziali di terra e di mare, i magistrati ed i funzionari pubblici, prestano giuramento nei seguenti terminii: Giuro fedeltà al Re ed obbedienza allo Statuto.

Art. 6. Il Senato stabilisce l’ammontare della lista civile per la durata di ciascun Regno.

Art, 7. — Rimanendo come sono state finora comuni per la Si-